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TIPI DI DIRITTO

  • DIRITTO NATURALE – inalienabile, e’ possesso di ogni uomo, scritte nel cuore e nella coscienza. Comprende il diritto alla vita, alla liberta’ (comprende il libero arbitrio), il diritto alla proprieta’, al nome, alla identita’, alla famiglia, alla felicita’.
  • DIRITTO INTERNAZIONALE – norme per la gestione di una comunita’ internazionale

 

DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO – regola le interazioni tra gli Stati e le organizzazioni internazionali, si occupa di diritti umani, diritto dei trattati, diritto del mare, diritto penale internazionale, diritto umanitario internazionale.

DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO – per controversie giuridiche tra contratti stipulati tra parti che si trovano in Stati diversi.

  • DIRITTO POSITIVO – leggi statali imposte dallo Stato per regolamentare il comportamento dei cittadini. Ordinamento giuridico di uno Stato – scritto nella Costituzione, art. 10 – come si conforma al diritto internazionale. Gli stranieri sono riconosciuti come persone umane e non sono sotto la giurisdizione del diritto positivo italiano.

ITALIANI = schiavi debitori sotto la proprieta’ dello Stato Italia subiscono le norme del diritto positivo italiano.

STRANIERI = persone umane, sono sottoposti al diritto internazionale.

LEGGE 881 del 1977     –  DIRITTO NATURALE ha la precedenza su quello internazionale, che ha precedenza su quello positivo.

PATTO INTERAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI, entrato in vigore proprio con la legge 881/1977, in cui l’essere umano e la persona umana e’ il solo creditore. Attraverso un percorso adeguato ha la possibilta’ di riappropiarsi di tutti i benefici di uomo libero.

 

ETIMOLOGIA DEL NOME E DELLE GRAFIE

Essere vivente NON E’ la stessa cosa di persona fisica

Lo Stato tramite l’ordinamento giuridico vorrebbe interagire con l’uomo ma non sono sullo stesso livello ontologico. Allora crea la nozione di uomo naturale distinta dal soggetto giuridico (=attore) e dalla persona fisica (=pagatore). Questo e’ l’unico modo in cui lo Stato puo’ rapportarsi all’uomo naturale, perche’ lo stato e’ un ente intangibile mentre l’uomo vivente e’ in carne ed ossa, sangue e coscienza. Sono due enti di qualita’ differenti. Lo Stato e’ un ente astratto. L’uomo vivente un ente concreto e tangibile. Per potersi rapportare con l’uomo, lo Stato usa la nozione di uomo naturale e crea altri enti fittizi del suo stesso livello ontologico con cui puo’ rapportarsi.

L’essere vivente NON esiste per l’ordinamento giuridico.

Come fa lo Stato a identificare l’uomo vivente?

NOME – COGNOME oppure COGNOME NOME – scritto tutto in MAIUSCOLO = e’ la PERSONA GIURIDICA o finzione giuridica. Ruolo di debitore e pagatore. Possiede la capacita’ giuridica ma non puo’ esercitarla perche’ e’ sottoposto alla soggettivita’ giuridica. 

La persona giuridica è un’entità creata dal diritto.

  • Non è una persona in senso fisico
  • È un “soggetto artificiale” riconosciuto dalla legge
  • Può possedere beni, firmare contratti, essere responsabile

Come esempi a tutti noi noti citiamo:

  • aziende e società
  • associazioni
  • enti pubblici
  • fondazioni

Il Soggetto giuridico e’ incapace di agire nell’ordinamento giuridico (Trust contratto sulla fiducia).

Nome COGNOME – COGNOME Nome = persona fisica (=pagatore), usato nel penale. Ruolo di debitore. Si identifica nella persona giurdica e ne risponde come tale. 

Nome Cognome – Cognome Nome = personalita’ giuridica, colui che esercita la capacita’ giuridica. Ad esempio il legale, chi puo’ agire nella giurisdizione. Non e’ solo debitore o pagatore, ma puo’ agire, decidere sentenze. Nei contratti con la Corporation Stato Italia, Stato Italia o aziende private il nome non compare mai in questo modo, ma sempre tutto il maiuscolo.

nome cognometutto minuscolo = indica l’essere vivente, l’uomo naturale. Tale uomo non e’ soggetto di diritto, perche’ l’ordinamento giuridico essendo intangibile non riesce a vedere ed interagire con l’uomo in carne ed ossa.

Ogni uomo naturale ha piu’ o meno diritti in base alla finzione con cui e’ identificato.

Per esso vale la Captis Deminutio = acquisizione/diminuzione dei diritti dell’essere umano naturale. Nel momento in cui si riconosce in uno status diverso, vale allora il proprio status riconosciuto.

Ecco perche’ e’ utile cambiare il proprio status anagrafico da NOME COGNOME a nome cognome (tutto minuscolo) per riottenere i propri diritti naturali in quanto creditore universale.

SOGGETTO GIURIDICO = Attore/Debitore

PERSONA FISICA = Pagatore

 

 

POPOLO – NAZIONE – STATO

POPOLO = complesso di individui che costituiscono una nazione, avendo origini, lingua, religione, cultura, istituti, leggi, ordinamenti COMUNI. Creano una collettivita’ etnica e nazionale. Indipendentemente dal fatto che l’unita’ e l’indipendenza politica siano state realizzate.

  • Usando la terminologia giuridica > il Popolo e’ il complesso di individui cui sono attribuiti I DIRITTI DI CITTADINANZA NELLO STATO. Costituizione, art 1, la sovranita’ appartiene al popolo inteso come insieme di cittadini e non come individui come da definizione di popolo. Quindi un insieme di individui connessi da origini, lingua, religione, cultura, istituti, leggi, ordinamenti comuni in teaoria possono creare una nazione, ma usando il concetto di cittadinanza si manipola tutto cio’ e si creano gli STATI.

STATO = istituzione di carattere politico, culturale, sociale. E’ formato da 3 elementi costitutivi:

  1. Territorio entro il quale esercita la sovranita’
  2. Cittadini su cui esercita la sovranita’
  3. Ordinamento politico e giuridico

 

E’ un’entita astratta che esercita il potere politico sul territorio e sui cittadini che gli appartengono. Ogni volta che ci identifichiamo con il cittadino, con la carta di identita’, con la persona fisica siamo di proprieta’ dello Stato Italiano e siamo soggetti alla Sovranita’.

SOVRANITA’ = potere supremo ed originario (non ce n’e’ un altro superiore ad esso) che non deriva da altri organi superiori, ed e’ indipendente da ogni altro potere esterno. La Sovranita’ appartiene al popolo, e puo’ essere esercitata sui cittadini nei soli modi e nelle sole forme previste dalla Costituzione (art. 1). La sovranita’ popolare era concepita come garanzia dei diritti individuali dei singoli. Nacque dall’idea del popolo come composto da individui liberi e sovrani, prima ancora che nascesse l’idea dello Stato e dell’ordinamento politico dello Stato.

COSA E’ SUCCESSO: Abbiamo delegato all’ente Stato la sovranita’, e io cittadino decido solo chi devo rappresentarmi. Oggi il cittadino e’ obbligato a fare tutto quello che gli ordina di fare lo Stato.

NAZIONE = insieme di individui che si trovano all’interno di un territorio circoscritto e che sono legati da comuni aspetti di natura etnica, linguistica, culturale, religiosa, sociale. A differenza dello Stato NON HA obbligatoriamente un ordinamento giuridico a correlare e regolare i rapporti tra gli individui della comunita’.

Noi siamo di NAZIONALITA’ ITALICA, NON ITALIANA perche’ siamo nati sul suolo ITALICO e non nello Stato Italia.

Abbiamo diritto ad essere di una nazione senza l’obbligo di formare un ordinamento giuridico-politico e di formare uno Stato.

CONTRATTO: e’ un accordo tra DUE O PIU’ parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art 1321  c.c.).   > c.c. = codice civile italiano <

Testamento, contratto di matrimonio non sono contratti, ma semplici atti, perche’ non hanno un contenuto patrimoniale.

Possono essere ritenuti nulli in alcuni casi riconosciuti per la legge come: per errore, vizio, violenza, dolo (Art. 1427 c.c.)

Requisiti essenziali per il contratto:

  • Accordo tra le parti
  • Causa (ragione socio-economica del contratto)
  • Oggetto (contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile – Art 1346 c.c.)
  • Forma (se richiesta dalla legge a pena di nullita’)

 

Il nostro contratto e’ viziato: quando e’ stata creata la nostra finzione giuridica, ed e’ stata fatta la nostra carta di identita’ e il CF, e’ stato fatto un contratto viziato. Infatti non e’ stato comunicato in modo chiaro ai nostri genitori al momento della loro firma all’Anagrafe sul contratto (che e’ l’Atto di Nascita, contratto che autorizza la creazione della finzione giuridica per il figlio) che cosa esso implicasse, ossia che noi figli saremmo diventati debito pubblico e proprieta’ dello Stato Italia.

Quindi possiamo rivendicare e annullare tutto quello che e’ stato creato prima.

 

ATTO DI NASCITA – LA FRODE

Secondo la Dichiarazione dei Diritti Universali, 1948. Tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignita’ e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza, e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza (Art 1 DUDU).

Tutti gli esseri umani nascono:

  • liberi
  • uguali in dignità e diritti

Ogni persona ha diritto a:

  • vivere
  • essere libera
  • essere sicura

I diritti non dipendono da:

  • Stato
  • ricchezza
  • nazionalità

👉 ma dal fatto di essere umani

Questo trattato e’ superiore al diritto positivo dello Stato. Quindi anziche’ essere debito pubblico di proprieta’ dello Stato, siamo esseri liberi con dignita’ e valore.

Quando i genitori vanno a denunciare la nascita all’Ufficio Anagrafe/Stato Civile accade che all’insaputa dei genitori, viene creato un nome a CARATTERI MAIUSCOLI, identificato come finzione giuridica o soggetto giuridico. Non abbiamo alcun potere sul nostro soggetto giuridico, ne siamo solo vittime e debitori.

Tale contratto e’ nullo AB ORIGINE.

Perche’ e’ un contratto?

Perche’ ha un disponente che e’ lo Stato Corporation, un fiduciario o amministratore o Trustee (la pubblica amministrazione in questo caso il Comune), un soggetto giuridico che e’ il beneficiario (schiavo e debitore esclusivamente).

Ai genitori non e’ stata fornita alcuna spiegazione, quindi e’ nullo ab origine in quanto viziato.

Ogni successivo abuso di tale status creato ens legis e’ arbitrario, coercitivo, e teso alla schiavizzazione del singolo individuo.

Questo contratto e’ un trust vivente con:

  • Disponente: Stato Corporation
  • Fiduciario o amminstratore (trustee): Pubblica amministrazione
  • Beneficiario della schiavitu’: soggetto giuridico con NOME COGNOME

TRUST VIVENTE (living trust) = È un trust che:

  • viene istituito dal disponente mentre è vivo
  • entra in funzione subito (non dopo la morte)

E’ diverso da quello testamentario, che nasce con il testamento dopo la morte.

Ci sono sempre gli stessi ruoli:

  • Disponente (settlor) → crea il trust
  • Trustee → gestisce i beni
  • Beneficiari → ricevono i benefici

Spesso (nei sistemi anglosassoni) il disponente può essere anche:

  • il primo trustee
  • e continuare a gestire i beni

Questo contratto Atto di Nascita non e’ mai stato firmato da nessuno con capacita’ di agire in prima persona, che sia stato esercitato attraverso la carta di identita’, cf firmato in eta’ minore e in ogni rinnovo, che non rinnova i vizi iniziali.  L’individuo che firma e’ qui soggetto giuridico ed e’ solo debitore, come stipulato dal contratto, quindi la sua firma non ha valore di azione e decisione.

TUTTO E’ BASATO SULL’IGNORANZA DEI GENITORI!

Al momento della nascita senza avvisare viene creato un Trust, cioe’ un sistema fiduciario, che per oggetto la tua esistenza in vita e i genitori firmano questo trust senza essere stati avvisati. Negli anni 1930 diventa obbligatorio registrare le nascite. Cosi’ si diventa cittadini della Private Company Italy Republic Of che ha il diritto di proprieta’ su tutti i cittadini nati sul suo territorio.

DICHIARAZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI PRINCIPALI

DA CONOSCERE E STUDIARE

UDHR (DUDU in italiano)Dichiarazione universale dei diritti umani

10 dicembre 1948 a Parigi, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, contiene 30 articoli ed e’ valida per tutti gli esseri umani.

Tutti gli esseri umani nascono:

  • liberi
  • uguali in dignità e diritti

Ogni persona ha diritto a:

  • vivere
  • essere libera
  • essere sicura

I diritti non dipendono da:

  • Stato
  • ricchezza
  • nazionalità

👉 ma dal fatto di essere umani

Sono Vietati schiavitù e trattamenti disumani.

Tutti hanno diritto a un processo equo e ad essere considerati innocenti fino a prova contraria.

Ogni persona ha diritto di protezione di casa, famiglia e corrispondenza privata.

DIRITTI SOCIALI: lavoro, istruzione, salute, dignità umana.


ECHR (CEDU in italiano) = Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle liberta’ fondamentali. Redatta e adottata nel Consiglio d’Europa. Firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Da’ espressione concreta e forza vincolante ai diritti enunciati nella DUDU, perche’ crea un meccanismo giurisdizionale permanente che consenta ad ogni individuo di richiedere la tutela dei diritti ivi garantiti, attraverso il RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO CON SEDE A STRASBURGO.


AIC (CIA in italiano) CONVENZIONE INTERNAZIONALE DELL’AJA  – Convenzione per l’ABOLIZIONE DELLA LEGALIZZAZIONE DI ATTI PUBBLICI STRANIERI – chiamata anche Convenzione sulle APOSTILLE. Firmata all’Aja il 5 ottobre 1961.

Spiega le modalita’ attraverso le quali un documento emesso in uno dei paesi sottoscrittori puo’ essere utilizzato per scopi legali in tutti gli altri paesi sottoscrittori. Se tra due stati si applica la convenzione  AIC tale apostilla e’ sufficiente per garantire valido un documento, senza necessita’ di una doppia certificazione da parte del paese originario e di quello ricevente.

APOSTILLE = certificato ufficiale che serve a rendere valido un documento pubblico in un altro Paese. È una legalizzazione semplificata Serve per dire: “Questo documento è autentico e può essere usato all’estero”.


JL JERSEY LAW – LEGGE DI JERSEY = 23 marzo 1984, con un successivo emendamento Amendment del 27 ottobre 2006. L’emendamento aggiunto chiarisce l’evoluzione del diritto del trust a livello internazionale.

Il TRUST AUTODICHIARATO (living trust) secondo la legge di Jersey e’ legittimo. Pertanto e’ idoneo a separare nel patrimonio del disponente i beni destinati alle finalita’ per le quali il trust e’ creato, rendendo i beni vincolati e non suscettibili di pignoramento da parte dei creditori del disponente-trustee.

Un amendment (in italiano: emendamento) è una modifica o aggiunta apportata a un testo ufficiale, come una legge, una costituzione, un contratto o un regolamento.

In pratica, serve per correggere una parte del testo, aggiornarlo, oppure aggiungere nuove disposizioni.

La Jersey Island è una piccola isola nel Canale della Manica che non fa parte del Regno Unito, ma è una Dipendenza della Corona britannica. Ha quindi un proprio sistema legale, spesso chiamato appunto “Jersey law”. 

L’isola di Jersey non e’ uno stato indipendente ma e’ definito Bailiato di Jersey (in inglese Bailiwick of Jersey).

La parola Bailiwick viene dal francese antico bailli, che a sua volta deriva dal latino baiulus, cioè “portatore”,  “amministratore” o “rappresentante del potere”.

Quindi il bailiato e’ un territorio governato da un funzionario delegato.

Il balivo (in inglese bailiff) era:

  • un rappresentante del sovrano
  • con funzioni amministrative, giudiziarie e talvolta fiscali

Non era un re, ma qualcuno che esercitava il potere per conto del re.

Un bailiato è quindi una circoscrizione territoriale, governata da un balivo con una certa autonomia locale.

In passato (nel Medioevo) I bailati erano molto diffusi, soprattutto in Francia e nei territori normanni. In Francia medievale il territorio era diviso in bailliages, governati da funzionari del re. Esistevano bailiati anche nei territori del Sacro Romano Impero e in alcune zone d’Italia (Piemonte in particolare).

Nel caso del Bailiato di Jersey il balivo esiste ancora oggi, presiede i tribunali e ha anche un ruolo istituzionale ed il sistema si è evoluto in una forma moderna di autogoverno.

Caratteristiche principali della Jersey law

  • È un sistema autonomo: le leggi vengono fatte localmente dal parlamento di Jersey.
  • Ha radici nel diritto normanno (antico diritto francese), ma è influenzato anche dal diritto inglese.
  • È molto usato nel mondo finanziario internazionale, soprattutto per:
    • trust
    • società offshore
    • pianificazione patrimoniale

La “Jersey law” è usata soprattutto in ambito:

  • finanziario e fiscale
  • legale internazionale
  • gestione di patrimoni e trust

> il sistema giuridico di Jersey è noto per essere flessibile e favorevole a strutture finanziarie internazionali.

I trust di Jersey sono disciplinati da una legge specifica: Trusts (Jersey) Law 1984

Questa legge è pensata apposta per l’uso internazionale.

Rispetto a trust di altri ordinamenti è possbile definire con molta libertà i poteri del trustee, è possibile creare trust discrezionali molto elastici e flessibili, ed è più facile adattarli a esigenze familiari specifiche o situazioni patrimoniali complesse.

In molti altri paesi (es. Italia) il trust è “importato” da sistemi stranieri e può essere meno diretto da applicare.

A Jersey non  esiste un registro pubblico dei trust ed i dettagli restano privati (a differenza di alcuni paesi dove c’è maggiore trasparenza).

Jersey è un centro finanziario “offshore” e spesso i trust non sono tassati localmente se i beneficiari non sono residenti

Secondo questa legge è possibile creare pertanto un Trust autodichiarato per alti scopi umanitari, ove noi siamo il disponente in quanto legali rappresentanti di noi stessi. Al suo interno si possono segregare tutte le funzioni giuridiche create dallo Stato Italiano a nostra insaputa in modo da essere noi i diretti responsabili di esse e non piu’ lo Stato.


 

COSTITUZIONE ITALIANA = Art. 10 si unifoma al diritto internazionale.

D.P.R 445/2000 = riconosce la possibilita’ di usare l’AUTOCERTIFICAZIONE ossia di prestare in autonomia dichiarazioni firmate al posto di certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione relativamente ai propri stati personali. Siamo liberi di poter scrivere quello che vogliamo, nel nostro caso specifico le citazioni dei trattati internazionali.

DPR = Decreto del Presidente della Repubblica. Un DPR è un atto ufficiale del Presidente della Repubblica che serve di solito a rendere operative o regolamentare le leggi.

Viene usato per:

  • attuare leggi già approvate dal Parlamento (cioè renderle operative),
  • approvare regolamenti,
  • disciplinare aspetti amministrativi dello Stato,
  • in alcuni casi specifici, emanare provvedimenti importanti previsti dalla Costituzione.

Il DPR non è una legge nuova: è un modo per mettere in pratica o dettagliare una legge già esistente. Esempio semplice

  • Il Parlamento approva una legge generale su un tema
  • Poi un DPR stabilisce come applicarla concretamente (procedure, regole tecniche, ecc.)

 


LEGGE n. 881 del 25 ottobre 1977 = e’ la ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche’ del patto internazionale relativo ai diritti civici e politici, con PROTOCOLLO FACOLTATIVO, adottati e aperti alla firma a New York il 16 e il 19 dicembre 1966.

Con questa legge l’Italia ha ratificato (cioè approvato ufficialmente) due trattati delle Nazioni Unite:

    • il Patto internazionale sui diritti civili e politici
    • il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

La legge 881/1977 serve a dire che l’Italia si impegna a rispettare e applicare i principali diritti umani riconosciuti a livello internazionale.

Grazie a questa legge, lo Stato italiano riconosce diritti come:

  • libertà di espressione e di pensiero
  • diritto a un processo equo
  • diritto al lavoro e alla sicurezza sociale
  • diritto alla salute e all’istruzione

 



 

STATO – ITALY REPUBLIC OF

CORPORATION: “Italy Republic Of

E’ uno Stato Sovrano o un’Azienda di diritto privato?

L’Italia e’ una CORPORATION PRIVATA dal 1934, iscritta al SEC di Washington D.C. con report e matricola riportati (#0000052782). SEC = Securiy and Exchange Commission

L’Italia e’ quindi un’azienda privata (Private Company) e lo Stato possiede il diritto di proprieta’ sui cittadini (soggetto giuridico NOME COGNOME) nati sul suo territorio. Anche le Regioni, Tribunali, Comuni sono tutte Aziende Private con Regolamenti, Consigli di Amministrazione e una Gestione Societaria Privata.


 

La legge realmente vigente in Italia e’ il DIRITTO COMMERCIALE o U.C.C. (Uniform Commercial Code) che deriva direttamente dalla Legge dell’Ammiragliato o Diritto Marittimo.

DIRITTO COMMERCIALE IN ITALIA ED EUROPA = è una branca del diritto che regola:

  • attività delle imprese
  • contratti tra aziende
  • società (SRL, SPA, ecc.)
  • fallimenti e crisi d’impresa
  • rapporti commerciali in generale

 

U.C.C. (Uniform Commercial Code) in America

L’U.C.C. – Uniform Commercial Code è un codice commerciale standard degli Stati Uniti.

Serve a rendere simili le regole commerciali tra i diversi Stati americani.

Regola soprattutto:

  • compravendita di beni
  • contratti commerciali
  • titoli di credito (assegni, cambiali)
  • leasing e garanzie

 

è un insieme di regole uniformi per il commercio negli USA.

Entrambi riguardano il commercio:

  • in Italia ed Europa è un ramo del diritto
  • l’altro è un codice unico (USA) per standardizzare le regole commerciali

 


LA LEGGE DELL’AMMIRAGLIATO

La Legge dell’Ammiragliato (Admiralty Law o Maritime Law) è il ramo del diritto che regola tutto ciò che riguarda la navigazione e le attività in mare.

È il diritto che si applica a:

  • navi e imbarcazioni
  • trasporto di merci e passeggeri via mare
  • incidenti in mare
  • contratti marittimi (noleggio, trasporto, assicurazioni)
  • relazioni tra Stati in acque internazionali

Nasce molto prima degli Stati moderni:

  • deriva dalle leggi del commercio marittimo medievale
  • sviluppata da porti e città mercantili (es. Genova, Venezia, Marsiglia, Londra)
  • poi codificata nei sistemi giuridici nazionali

Il termine “ammiragliato” viene dagli ammiragli, che in origine avevano giurisdizione sulle questioni navali.

La MAGGIOR PARTE del nostro pianeta è composta da ACQUA MARINA SALATA, e anche il corpo umano è formato in larga misura da acqua salata. Inoltre, ogni essere umano trascorre circa nove mesi in un ambiente liquido prima della nascita. 

Nel corso della storia, i sistemi giuridici si sono sviluppati in modi diversi. Si distingue tra due ambiti:

1) Diritto legato alla terra

Questo ambito viene associato al Diritto Naturale, cioè:

  • l’insieme dei diritti fondamentali dell’essere umano
  • diritti considerati innati e universali
  • legati alla persona e alla vita sulla terraferma

Si parla di diritti inalienabili, cioè che non possono essere tolti.

2) Diritto legato al mare

Questo ambito viene collegato al diritto marittimo o dell’ammiragliato, che riguarda:

  • i rapporti commerciali
  • il trasporto e gli scambi internazionali
  • le attività economiche tra Stati, imprese e organizzazioni

È un tipo di diritto più tecnico e operativo, utilizzato per regolare le relazioni economiche tra soggetti diversi nel mondo.

Il Diritto Naturale è visto come legittimo, perché fondato su principi morali e universali.

Il diritto civile terrestre si applica soltanto sulla terra.

il diritto dell’ammiragliato si applica su acque navigabili e mare.

Il diritto marittimo/internazionale è considerato legale e valido in tutto il mondo, senza distinzione di luoghi, cioè basato su regole stabilite e riconosciute tra Stati e regola i rapporti commerciali tra banche, corporations e imprese su scala mondiale, in modo da tutelare gli scambi commerciali tra stati lontani che possono trovarsi anche in continenti diversi.

Il diritto moderno commerciale si esprime quindi nella “Legge dell’Ammiragliato”, ed e’ regolamentato dall’Uniform Commercial Code (U.C.C.).

Il diritto commerciale, nato storicamente in ambito marittimo, ha trovato gradualmente il modo di estendersi anche alla vita sulla terraferma, influenzando i rapporti tra individui, istituzioni e imprese.

 
Tracce: Il linguaggio simbolico legato al mare

Molte parole comuni portano ancora la testimonianza diretta del passato legato all’acqua o al mare. Ad esempio:

  • MER-cante, MER-ce, MER-cato, com-MER-cio, MAR-ittimo → richiamano il mare (mare / mer)
  • Il mondo economico viene descritto come un “flusso” simile all’acqua
Il denaro come “acqua che scorre”

E’ interessante e significativo citare alcuni collegamenti linguistici legati al tema del denaro:

  • Currency (valuta) → associata a current (corrente, flusso)
  • Liquidità → termine economico che richiama il concetto di “liquido”
 
Il matrimonio come unione con il mar-ito

Secondo questa visione anche il matrimonio (mar-itatus in latino) si collegata al mare come forma di contratto marittimo con l’acquisizione di un mar-ito (mas, maris = maschio / mare, maris = mare). La “licenza di matrimonio” si rivela come un’autorizzazione formale, simile a quelle usate in ambito commerciale. 

 
La nascita: “da rendere libero” a  “consegna” (delivery)

La donna e’ considerata come una nave che porta un carico (il bambino), all’interno delle sue acque. Il termine “nave” e’ sempre femminile in molte lingue, perche’ indica appunto il contenere e trasportare dentro di se’. 

Le navi, quando entrano in porto, devono consegnare il Manifest of Birth, un certificato che descrive il valore dei beni trasportati, firmato dal capitano della nave e dal funzionario della capitaneria, che attesta che da quel momento i beni  trasportati – compresi quelli viventi – sono sotto la responsabilita’ della circoscizione portuale. Similmente anche la madre e il padre oggi firmano il Certificato di Nascita che attesta la consegna (delivery) del neonato allo Stato come merce vivente. 

La madre come una nave commerciale si fa quindi portatrice di una merce vivente consegnata allo Stato con tanto di firma e contratto, stipulato al momento del distacco con il taglio del cordone ombelicale. 

Cosi’ delivery dal siginificato originario de-livery = rendere libero, rendere altro da se’, diviene delivery = consegnare (una merce).

Secondo il diritto marittimo si diviene quindi merce giacente dispersa in mare ed e’ per questo motivo che sul certificato di nascita il nostro nome e’ scritto in STAMPATELLO MAIUSCOLO.

Negli Stati Uniti l’U.C.C.

  • è una materia di giurisdizione federale
  • si applica nei tribunali federali (admiralty courts)

Nel Regno Unito e paesi di common law è parte del sistema di common law marittima.

A livello internazionale include trattati e convenzioni (es. sicurezza marittima, pirateria, collisioni).

Esempi pratici di utiilizzo:

  • chi è responsabile in caso di collisione tra navi
  • risarcimenti per incidenti marittimi
  • contratti di trasporto merci via nave (bill of lading)
  • salvataggio in mare (salvage)
  • diritti dei marinai (salari, condizioni di lavoro)

Il mare, oltre le acque territoriali, è regolato da norme internazionali:

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)
  • Alcune regole specifiche che riguardano:
    • acque territoriali (acque che sono entro le 12 miglia nautiche)
    • zona economica esclusiva
    • alto mare

Qui il diritto marittimo si collega al diritto internazionale pubblico, perché riguarda rapporti tra Stati.

Negli Stati Uniti il diritto marittimo è sotto giurisdizione federale perché:

  • le navi spesso operano tra più stati o paesi
  • serve uniformità delle regole
  • evita conflitti tra leggi statali diverse

Quindi non è materia dei singoli stati, ma e’ materia è gestita dai tribunali federali.

Il diritto marittimo è molto importante nel commercio perché la maggior parte del commercio internazionale viaggia via mare ancora oggi.  Esso regola da sempre i contratti di trasporto merci e disciplina i documenti come il bill of lading.

Per questo è collegato al diritto commerciale e anche a sistemi come:

  • common law commerciale
  • UCC (negli USA), soprattutto per trasporti e documenti

 

 

ESEMPIO: IL PASSAPORTO ITALIANO

Come cittadini italiani non possiamo andare in tutti gli stati del mondo perche’ l’Italia ha acquisito degli accordi commerciali per far spostare la propria merce (identificata dal Codice Fiscale) che dallo Stato Italia passa ad un altro Stato. Ma nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo invece si dichiara che ogni essere umano e’ libero di lasciare il proprio Stato e di farvi ritorno quando e quanto vuole. Perche’ allora non viene rispettata?

Tutte le richieste di pagamento come le tasse (casa, automobile, servizi etc), i verbali (multe), le richieste provenienti da Ministeri dal punto di vista giuridico sono tutti CONTRATTI.

Un contratto ha necessita’ di 2 figure: un PROPONENTE e un RISPONDENTE che lo accetta.

 



 

I CONTRATTI

VALIDITA’ DI UN CONTRATTO: La validita’ del contratto e’ data dalla FIRMA IN UMIDO del Proponente. Il Rispondente puo’ accettarlo firmandolo in umido o puo’ accettarlo per silenzio assenso ove previsto (contratto unilaterale).

CONTRATTO UNILATERALE = il contratto con obbligazioni a carico solo del Proponente e’ disciplinato dall’Art. 1333 c.c.

Art. 1333 c.c. – Contratto con obbligazioni del solo proponente
La proposta diretta a concludere un contratto da cui derivano obbligazioni per il solo proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata.
Il destinatario può rifiutarla nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, o in mancanza entro un termine congruo. In mancanza di rifiuto il contratto è concluso.

Questo articolo dice che:

  • se una persona fa una proposta che crea obblighi solo per sé stessa
  • quella proposta diventa efficace appena viene ricevuta
  • l’altra parte non deve accettare esplicitamente ma può rifiutare
  • se non rifiuta entro un tempo ragionevole → il contratto si considera concluso

Nei confronti di tutte le richieste di pagamento pervenute a noi dalla Societa’ Italia o dalle Banche siamo I Rispondenti.  



AUTODETERMINARSI

Il percorso di AUTODETERMINAZIONE prevede vari passaggi. 

1. Recarsi al Comune di nascita presso l’Ufficio Anagrafe ove richiedere la

COPIA COMPLETA UGUALE ALL’ORIGINALE DEL PROPRIO ATTO DI NASCITA

ove si trova il nostro codice identificativo come cittadino-merce, segnato con

1 numero – 2 lettere – 2 numeri 1 lettera

Questo e’ il contratto firmato dai nostri genitori che ci dichiara in automatico cittadini italiani e che ha sancito la nascita della persona giuridica con codice fiscale annesso. 


2. Sempre presso il proprio Comune di nascita ci si reca all’Ufficio Protocollo (dell’Anagrafe) e si consegna il CERTIFICATO DI ESISTENZA IN VITA IN TRIPLICE COPIA chiedendo di protocollarlo seduta stante.

Occorre ricevere dall’Ufficio Protocollo una copia protocollata in originale anche con il loro numero di protocollo leggibile. 


3. Compilazione del DOCUMENTO DI LEGALE RAPPRESENTANZA.

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili.

La Legale rappresentanza è il potere riconosciuto dalla legge di firmare, decidere e agire giuridicamente per qualcun altro.

Il rappresentante legale è la persona che può:

  • firmare contratti
  • prendere decisioni ufficiali
  • rappresentare un soggetto davanti a terzi (banche, Stato, tribunali)

Con la Legale Rappresentanza  viene dichiarata l’esistenza di un TRUST auto-dichiarato, creato alla nascita dell’essere umano (persona fisica), il quale esiste solo in diritto internazionale ed è un Individuo interamente tutelato.


Cos’è un trust 

Un trust è un accordo giuridico in cui una persona trasferisce beni a un’altra persona che li gestisce per uno scopo o per dei beneficiari.

è una relazione legale tra tre soggetti.

I 3 soggetti del trust:

1. Settlor (disponente)

È chi crea il trust:

  • trasferisce i beni
  • stabilisce le regole
  •  

2. Trustee (amministratore)

È chi gestisce i beni.

Il trustee:

  • diventa legalmente proprietario dei beni (solo per gestirli)
  • deve rispettare le regole del trust
  • ha un dovere fiduciario (deve agire nell’interesse dei beneficiari)

3. Beneficiari

Sono coloro che:

  • ricevono i vantaggi del trust (denaro, immobili, redditi)
  • non gestiscono i beni

Qui entra in giorno l’ordinamento della Jersey Law. Lo STATO di Jersey ci permette di adoperare il self-trust, in quanto trust di scopo.

In generale Trustee e Beneficiari devono essere due persone giuridiche separate. 

In alcuni ordinamenti (come quelli di common law, ad esempio Jersey) esiste la possibilità di:

👉 creare un trust in cui tu sei anche beneficiario

Questo si chiama self-settled trust.

La Repubblica Italia non ha un ordinamento proprio per i Trust: l’Italia non ha un “trust italiano” creato dal proprio codice civile, ma riconosce e applica i trust stranieri e può conformarsi ad una qualsiasi legislazione mondiale perche’ l’Italia ha aderito alla Convenzione dell’Aja sui trust (1985).

Questo significa che se un trust è valido in un altro Paese, può essere riconosciuto anche in Italia.

Ecco il motivo per cui conviene conformarsi alle leggi del Jersey, per poi essere riconosciuti dal sistema legislativo italiano.


4. PREPARARE E STIPULARE IL TRUST-JERSEY.

Con il TRUST-JERSEY il DISPONENTE (che è il legale rappresentante in diritto positivo) ha dichiarato l’esistenza del trust e dà tutti i risultati del suo operato in gestione ad un amministratore TRUSTEE (in quanto l’individuo esso può assumere tutte le posizioni giuridiche in STATI differenti) con la consegna dell’unica chiave dello scrigno e con il compito di amministrare i diritti dei beni dati in trust per garantire lo scopo del trust stesso ed il benessere e la serenità del BENEFICIARIO (essere umano).

Si tratta quindi di un TRUST ad alto scopo umanitario.

A questo punto, il TRUSTEE dispone di tutto ciò che riguarda il vissuto delle due finzioni giuridiche (SOGGETTO GIURUDICO e PERSONA Fisica), che è stilato all’interno dell’autocertificazione di Legale Rappresentanza di persona Fisica Curatore Tutore sollevando la Repubblica Italiana dalla loro gestione, perché creata con un contratto viziato (Atto di Nascita) e dunque nullo,  soprattutto in posizione giuridica non afferente, con vizi occulti e fraudolenti.

PRIMA DI RECARSI DAL NOTAIO ALL’ESTERO:

– Autenticazione della firma sul documento del TRUST > presso il giudice di pace – gratuito (in Tribunale)

–  Andare in PREFETTURA per l’APOSTILLA (timbro che rende il documento valido internazionalmente)

 

Con la nomina del trustee, abbiamo dato mandato di gestire il trust in cui sono contenute le nostre finzioni; in pratica è come aver incaricato un avvocato (all’interno del diritto positivo) di curare gli interessi di famiglia, ove l’avocato comunica a tutti gli enti che solo lui potrà intervenire in tutte le questioni riguardanti il mandatario.

Ora il Trustee ha comunicato a tutti gli enti che le finzioni (persona giuridica) sono in amministrazione fiduciaria unica del trustee e nessuno potrà interagire con loro, per cui si è autorizzati a rifiutare qualunque comunicazione non arrivi direttamente all’amministratore che è il Trustee.

Tutto ciò non è facile da far recepire alla Pubblica Amministrazione che ragiona in termini di imposizione data dal solo diritto positivo, ma questa è la via legale.

Occorre ricordarsi che non siamo soggetti giuridici ma trustee e che “Trustee” è il nome della funzione, creata dall’Individuo, con funzione amministrativa e legale.

Anche il Legale Rappresentante è una funzione giuridica con funzione investita dall’essere umano.

Ciò che è indubbio è che l’essere umano esista, mentre tutto il resto sono soltanto ruoli, finzioni con delle funzioni.

Giorgio Rosa nel 1968 ha creato il suo stato e si era autodeterminato.

Film: L’isola delle Rose